L’avvocato per ricevere le comunicazioni a mezzo PEC deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da acquistare presso un qualsiasi gestore di PEC purchè iscritto in un albo tenuto presso la DigitPA –Ente per la Digitalizzazione dei Servizi Amministrativi.
Tale indirizzo deve essere comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e quest’ultimo a sua volta provvederà a farlo inserire nel RegIndE.Anche le variazioni di indirizzo di p.e.c. si effettuano tramite il Consiglio dell’Ordine.
Gli enti pubblici e gli altri ordini professionali pure possono comunicare al RegIndE gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti, ma qualora non vi abbiano provveduto , i professionisti, ausiliari del giudice, (iscritti o meno ad un albo) possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando il Portale Servizi Telematici: http/pst.giustizia.it
SOGGETTI INTERESSATI:
Operatori delle cancellerie.
Avvocati muniti di PEC. La recente modifica dell’art.125 c.p.c.. con l.12 novembre 2011 n.183, ha espressamente previsto l’obbligo per l’avvocato di indicare negli atti difensivi il medesimo indirizzo già comunicato all’ordine professionale, senza più possibilità di equivoci.
Altri soggetti abilitati esterni: funzionari appartenenti ad enti pubblici, professionisti iscritti in albi previsti dalla legge, ausiliari del giudice, anche se non iscritti ad un ordine di categoria.
MODALITA':
I destinatari delle comunicazioni telematiche riceveranno un messaggio di PEC, che contiene il biglietto di cancelleria ed in allegato l’atto da comunicare.
Nel caso in cui si sia in presenza di dati sensibili, la comunicazione sarà effettuata per estratto e avviserà le parti che il messaggio potrà essere scaricato da un’apposita area del Portale dei Servizi Telematici, utilizzando l’URL indicato nel messaggio di cui sopra.
L’ufficio giudiziario otterrà un messaggio di ricevuta, che potrà essere o di “ottenuta ricevuta”, che indica la data e l’ora dell’avvenuto perfezionamento della comunicazione o di “mancata consegna”, che indica che la comunicazione non è andata a buon fine.
L’art. 16, co 6 del D.L. 179/2012conv. Legge 221/12 prevede che se la mancata consegna è imputabile al destinatario la comunicazione si intende effettuata con il deposito in cancelleria. In questo caso l’atto potrà essere ritirato, per il settore civile ordinario, presso il front office del Tribunale.
NORME DI RIFERIMENTO:
- D.M.44/2011 e specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011 e successive modificazioni.
- Decreto del Ministero della Giustizia del 31.01.12, in cui è stata prevista l’attivazione presso il Tribunale di Napoli, a norma dell’art.35 comma 1 del D.M. 44/11,della trasmissione delle comunicazioni telematiche.
- Decreto n.83/12 del Presidente del Tribunale di Napoli , che ha disposto l’attivazione a far data dal 12 marzo 2012 delle comunicazioni telematiche, ai sensi dell’art.136 c.p.c. ed art.35 D.M. 44/11, con valore legale anche per le sezioni distaccate di Capri e Pozzuoli.
- D.L. 179/2012 conv. Legge 221/2012
- Legge 228/2012
- D.M. 209/2012
COSTI:
Le comunicazioni telematiche hanno determinato su più fronti notevoli risparmi:materiale di cancelleria,carta,in ossequio all’art.27 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 “c.d.salva carta” e toner; riduzione tempi del processo, in quanto vengono eliminate nuove comunicazioni in caso di mutamento del domicilio del procuratore costituito; i numeri delle comunicazioni a mezzo Ufficiale
Giudiziario si sono così ridotti:
Febbraio 2012: a mani: 14.045 per posta: 1.901 Totale:15.946
Aprile 2012: a mani: 6.093 per posta 962 Totale: 7.057
Le richieste di comunicazioni si sono così ridotte:
a mani : -7.952 x E. 1,8 = E. 14.313,6 (risparmio)
per posta: - 937 x E.8,37 = E. 7.842,69 (risparmio)